Sez. L, Sentenza n. 939 del 04/02/1983 (Rv. 425704 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO CONVENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATO SULLA BASE DI TALE PREVISIONE- INDAGINE AFFIDATA AL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE FRA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL DATORE DI LAVORO E L'ENTITÀ DEL FATTO ADDEBITATO AL DIPENDENTE - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PREVISIONE DI UNA SPECIFICA IPOTESI DI GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO CONVENUTA IN UN CONTRATTO COLLETTIVO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO EFFETTUATO SULLA BASE DI TALE PREVISIONE- INDAGINE AFFIDATA AL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA PROPORZIONE FRA IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL DATORE DI LAVORO E L'ENTITÀ DEL FATTO ADDEBITATO AL DIPENDENTE - NECESSITA.*
La circostanza che un determinato fatto sia specificamente previsto come giusta causa di licenziamento dalla contrattazione collettiva non esime il giudice del merito, nel caso in cui si controverta sulla legittimità del licenziamento intimato ai sensi di detta previsione, dal dovere di procedere alla valutazione della proporzione fra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e l'entità del fatto addebitato al dipendente. Peraltro, fuori dell'ipotesi in cui la previsione del contratto collettivo sia di per sè stessa in aperto contrasto con Disposizioni di legge, la valutazione anzidetta non può essere svolta che in concreto, con riferimento alla singola Mancanza addebitata al lavoratore, sul quale, pertanto, grava l'Onere di addurre elementi Atti a dimostrare che il fatto da lui commesso è in concreto inidoneo -nonostante la sua riconducibilità alla previsione della disciplina collettiva- a giustificare la risoluzione del rapporto. (V 5880/80, mass n 409685).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)