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Sez. 5, Sentenza n. 16161 del 28/10/2003 (Rv. 567731 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Accertamento tributario - Principio di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 241 del 1990 - Applicabilità - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2003-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567731-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

In tema di accertamento tributario, il principio di cui all'art. 18 comma 2 della legge n. 241 del 1990 - a mente del quale il responsabile del procedimento amministrativo provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti attestanti fatti, stati e qualità dichiarati dall'interessato e di cui l'amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione sia in possesso - si applica limitatamente alla fase dell'accertamento amministrativo e non anche a quella contenziosa qualora la legge ponga espressamente a carico del contribuente l'onere della produzione di determinati documenti, non potendo, in tal caso, ritenersi la P.A. obbligata a ricercarli e depositarli, traducendosi un siffatto obbligo in una ingiustificata inversione dell'onere della prova - salvo che l'onere stesso sia impossibile o sommamente difficile da esercitarsi, nel qual caso soccorre il potere, conferito al giudice tributario dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di ordinare all'amministrazione il deposito di documenti ritenuti necessari - .

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1990 num. 241 art. 18 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)