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Sez. 6, Sentenza n. 36690 del 30/06/2015 Cc. (dep. 10/09/2015) Rv. 265606 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione patrimoniali - Tutela dei terzi creditori ex art. 52 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Limiti - Strumentalità del credito rispetto all'attività illecita - Onere probatorio - Distribuzione.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265606-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'art. 52 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, a meno che non risulti accertata la strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, e solo in questo caso incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)