Sez. 3, Sentenza n. 9057 del 22/01/2003 Cc. (dep. 26/02/2003) Rv. 224172 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Smaltimento di rifiuti - Deposito temporaneo - Condizioni - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di smaltimento di rifiuti, per potersi configurare il deposito temporaneo, sempre che il raggruppamento dei rifiuti avvenga nel luogo nel quale gli stessi vengono prodotti, devono sussistere tutte le condizioni previste dall'art. 6, lett. m) del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, sia quelle quantitative che temporali, integranti delle condizioni "sine qua non" per la configurazione del deposito temporaneo. In difetto si configura il reato di deposito incontrollato sanzionato dall'art. 51, comma 2, del citato decreto n. 22.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)