Sez. 3, Sentenza n. 13539 del 11/10/2000 (Rv. 540934 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE | Sentenza di appello successiva al 30/4/1995 - Declaratoria di improcedibilità dell'appello per mancato deposito del fascicolo - Legittimità - Mancata riproduzione di tale causa di improcedibilità nell'art. 348 nuovo testo - Irrilevanza - Mancato deposito di copia della sentenza impugnata - Equivalenza degli effetti - Possibilità del giudice della impugnazione di avere conoscenza del contenuto della sentenza impugnata - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE
Anche se la mancata presentazione del proprio fascicolo da parte dell'appellante non risulta più sanzionata, nel testo novellato dell'art. 348 cod. proc. civ., con la improcedibilità del gravame, detta omissione rende, tuttavia, il gravame anche attualmente improcedibile, poiché, ai fini di una valida costituzione in giudizio, è pur sempre necessario, anche a seguito della riforma, che, in virtù delle norme generali, l'appellante provveda al contestuale deposito del fascicolo, come espressamente previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., norma applicabile al rito di appello in virtù del rinvio disposto dall'art. 359 cod. proc. civ. e dello specifico richiamo contenuto nell'art. 347, primo comma, stesso codice. Allo stesso modo, anche nella attuale disciplina l'appellante, che ometta il deposito di copia della sentenza impugnata, determina una causa di improcedibilità del gravame. Tuttavia, non può farsi luogo alla declaratoria di improcedibilità dell'appello quando il giudice della impugnazione sia posto ugualmente in grado di avere piena conoscenza, sia pure in via diversa da quella formalmente prescritta, del contenuto della sentenza impugnata, ciò che si verifica non solo quando la copia autentica sia stata prodotta dallo stesso appellato, ovvero quando esista nel fascicolo di ufficio o agli atti delle parti una copia non autentica, la cui conformità all'originale non sia contestata, ma in ogni altro caso in cui la vicenda processuale risulti compiutamente ricostruibile nei suoi dati essenziali, rilevanti ai fini dell'esame che il giudice di secondo grado ne deve fare, e la motivazione, posta dal primo giudice a sostegno della sua decisione, emerga dagli scritti difensivi delle parti in modo adeguato, chiaro, compiuto e non controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)