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Sez. 1, Ordinanza n. 9094 del 16/04/2007 (Rv. 596676 - 01)

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | - Procedimenti di interesse del minore - Audizione - Presupposti - Capacità di discernimento - Omissione - Solo in caso di contrasto con l'interesse del minore - Fattispecie in materia di sottrazione internazionale.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596676-01

FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI

AI sensi dell'art. 6 della legge n. 77 del 2003, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti del fanciullo, il giudice, nelle procedure che interessano il minore (nella specie, procedimento di sottrazione internazionale di minore, ai sensi dell'art. 13 Convenzione de L'Aja 25 ottobre 1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994) deve, quando le stesso presenti discernimento sufficiente alla stregua del diritto interno, consultarlo personalmente e può escludere tale audizione solo ove essa sia manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del fanciullo stesso.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980, Tratt. Internaz. 25/01/1996, Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Legge 20/03/2003 num. 77 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)