Sez. L, Sentenza n. 4080 del 06/12/1974 (Rv. 372696 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI - IDENTITA DELL'AZIENDA - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE - CONTINUAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - CONDIZIONI - IDENTITA DELL'AZIENDA - ESTREMI.*
L'art 2112 cod civ, che sancisce la continuazione del rapporto di lavoro nel caso di trasferimento dell'azienda, trova applicazione ogni qualvolta l'attivita di uso dell'azienda, sorta dall'attivita organizzativa dell'imprenditore, passi da un soggetto ad un altro, prescindendo dalla qualita di imprenditore in senso tecnico di tali soggetti, sempre che l'oggetto del trasferimento e dell'uso mantenga la sua fisionomia di azienda, permanendo identica quell'organizzazione del complesso dei beni, in seno alla quale e inserita l'energia lavorativa prestata ed in corso di prestazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)