Sez. 2, Sentenza n. 8169 del 28/08/1997 (Rv. 507272 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO | Esperibilità - Condizioni - Eccezione di parziale estinzione del debito - Compatibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO
Lo speciale procedimento di cui agli artt. 28 e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari di avvocato è applicabile ogni qualvolta il debitore non contesti l'esistenza del rapporto professionale né sollevi una domanda riconvenzionale che ampli il "thema decidendum" inserendovi una nuova pretesa. Pertanto è legittima la prosecuzione del giudizio di opposizione con il rito speciale quando il cliente si limiti ad eccepire la parziale estinzione del debito per acconti versati al professionista.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)