Sez. 5 - , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020 Ud. (dep. 19/11/2020) Rv. 279873 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Truffa - Concorso di reati - Possibilità - Ragioni
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166, comma 1, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati, mentre la truffa è reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)