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Sez. 2, Sentenza n. 42085 del 09/11/2010 Ud. (dep. 26/11/2010) Rv. 248510 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Abusivismo finanziario - Concorso con il reato di truffa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248510-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO

Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, essendo diversi i beni giuridici da essi tutelati, in quanto il primo, diversamente dal secondo, è reato di pericolo il cui bene protetto è il corretto svolgimento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari per il tramite di operatori abilitati.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)