Sez. 4, Sentenza n. 5076 del 05/04/1996 Ud. (dep. 21/05/1996) Rv. 204958 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Indizione di sciopero da parte dell'associazione di categoria - Adesione allo sciopero del difensore - Astensione dall'udienza - Comunicazione dell'adesione all'ufficio procedente - Necessità - Legittimo impedimento del difensore - Rinvio del dibattimento.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore
L'esercizio di un diritto costituzionalmente tutelato come il diritto di sciopero, qualora comporti l'astensione dall'udienza, costituisce legittimo impedimento del difensore ai sensi dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen. e determina necessariamente il rinvio del dibattimento. Occorre, però, che l'adesione allo sciopero venga comunicata all'ufficio procedente, non potendosi essa presumere sulla base del fatto notorio dell'indizione dello sciopero da parte dell'associazione di categoria, rispetto alla quale il singolo associato rimane libero di aderire o meno.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)