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Sez. 3, Sentenza n. 4518 del 16/05/1987 (Rv. 453216 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. DELL'APPALTANTE PER IL FATTO DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453216-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. DELL'APPALTANTE PER IL FATTO DELL'APPALTATORE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Non è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità civile ex art. 2049 cod. civ. per il fatto illecito dell'appaltatore, giacché l'autonomia d'Azione riservata a quest'ultimo dal contratto d'appalto esclude che egli possa essere considerato come dipendente o commesso del primo. La responsabilità dell'appaltante può invece configurarsi nel caso in cui il danno sia stato prodotto dall'appaltatore in esecuzione di direttive o di un progetto dell'appaltante (e in questo caso concorreranno le responsabilità dell'uno e dell'altro soggetto), ovvero nel caso in cui l'appaltante si sia ingerito nei lavori in misura tale da compromettere la autonomia dell'appaltatore nella loro organizzazione ed esecuzione (ed in questo caso la responsabilità dell'appaltante è esclusiva). (V 5151/83, mass n 430018; (V 6489/80, mass n 410250; (V 1385/77, mass n 385102; (V 1/76, mass n 378610; (Conf 5133/78, mass n 394884).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)