Sez. 3, Sentenza n. 3722 del 03/11/1995 Cc. (dep. 30/01/1996) Rv. 204162 - 01
Tribunale per i minorenni - Libertà personale - Misure cautelari - In genere | Art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen. - Riferibilità anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità - Sussistenza - Ragione.
Tribunale per i minorenni - Libertà personale - Misure cautelari - In genere
In materia di misure cautelari per i minorenni, l'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 4 legge 8 agosto 1995, n. 332, secondo cui "non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena" è riferibile anche alle misure introdotte dagli artt. 21 e 22 del rito minorile (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) - e quindi, nella specie, alla misura cautelare del collocamento del minorenne in comunità - e non solo alla ipotesi della custodia cautelare in carcere. Infatti non può negarsi - nelle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità - un rilevante e decisivo carattere o contenuto di limitazione della libertà personale del minore che giustifica, ai fini dell'applicazione dell'art. 275, comma secondo bis, cod. proc. pen., un trattamento comune alle altre "misure custodiali".
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 com. 2 CORTE COST., Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 21, Disp. Processo Penale Imputati Min. art. 22, Legge 08/08/1995 num. 332 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)