Sez. 4, Sentenza n. 50077 del 17/10/2017 Cc. (dep. 31/10/2017) Rv. 271277 - 01
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Riferibilità anche alle misure di cui agli artt. 21 e 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Esclusione.
TRIBUNALE PER I MINORENNI - LIBERTÀ PERSONALE - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
L'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo cui non può essere disposta la misura della custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza penale possa essere concessa la sospensione condizionale della pena, non è riferibile anche alle misure della permanenza in casa e del collocamento in comunità previste nel procedimento minorile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 n. 2, DPR 22/09/1988 num. 448 art. 21 CORTE COST., DPR 22/09/1988 num. 448 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)