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Sez. 1, Sentenza n. 6950 del 26/07/1994 (Rv. 487514 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria - Carattere - Decisione in ordine ai presupposti e termini dell'azione - Natura.
Stato
decisa il 1994-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487514-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

Il procedimento sull'ammissibilità dell'azione risarcitoria in dipendenza di responsabilità civile del magistrato, di cui all'art. 5 della legge 13 aprile 1988 n. 117, si mantiene sul piano meramente delibativo solo quanto al riscontro della sussistenza degli elementi addotti a fonte di detta responsabilità, nel senso che, ove non sia evidente la pretestuosità della relativa deduzione, rimane devoluta al successivo giudizio di merito l'approfondita valutazione della sua fondatezza, mentre ha carattere pieno e definitivo in ordine ai presupposti ed ai termini della azione, e, quindi, richiede una decisione esaustiva e vincolante circa la individualità, nei fatti esposti dalla parte attrice, dei casi contemplati per la responsabilità medesima dall'art. 2 della citata legge.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)