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Sez. L, Sentenza n. 4606 del 13/08/1982 (Rv. 422576 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422576-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - MANCATO DEPOSITO DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE E DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, la Costituzione dell'appellante richiede (art. 434 cod. proc. civ.) il deposito del solo ricorso e non anche del fascicolo di parte e della sentenza impugnata, come invece prescritto dal rito ordinario. Ne consegue che (in dette controversie) il mancato deposito in cancelleria sia del fascicolo dell'appellante che della sentenza impugnata non determina l'improcedibilità del gravame, ma solo il possibile rigetto dell'impugnazione per difetto di prova, ove tali Atti, occorrenti per l'accoglimento dell'impugnazione, non siano stati altrimenti acquisiti al processo. (Conf 5922/80, mass 409717; (Conf 5163/79, mass n 401781; (Conf 3791/76, mass n 382488).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)