Sez. L, Sentenza n. 3671 del 18/06/1985 (Rv. 441264 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - PRESTAZIONI DEI SINGOLI SOCI PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO - CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE O PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - "LICENZIAMENTO" DEL SOCIO - INQUADRABILITÀ - EFFETTIVA PORTATA - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 2527 COD. CIV. - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE E NON AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - PRESTAZIONI DEI SINGOLI SOCI PREVISTE DALL'ATTO COSTITUTIVO - CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE O PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - "LICENZIAMENTO" DEL SOCIO - INQUADRABILITÀ - EFFETTIVA PORTATA - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE - IMPUGNABILITÀ EX ART. 2527 COD. CIV. - DEVOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA AL TRIBUNALE E NON AL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO.*
Con riguardo alle società cooperative di produzione e lavoro, quale quella costituita per la gestione in Forma mutualistica e collettiva di servizi di vigilanza, le prestazioni del singolo socio, in quanto non esorbitino dalle finalità istituzionali, e si mantengano cioè nei limiti degli obblighi che l'atto costitutivo pone a carico del socio medesimo per la realizzazione di quelle finalità, configurano adempimento di tali obblighi, e non sono quindi qualificabili né come prestazioni accessorie a quelle inerenti alla qualità di socio, né come prestazioni d'opera riconducibili ad un autonomo rapporto con la società avente connotati di subordinazione o "parasubordinazione". In detta situazione pertanto, il "licenziamento" del socio da parte della società non integra la risoluzione di un rapporto incluso fra quelli contemplati dall'art. 409 cod. proc. civ., ma si traduce in un provvedimento di esclusione, soggetto alla disciplina dell'art. 2527 cod. civ., con la conseguenza che la controversia inerente alla sua legittimità esula dalla Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, e spetta alla cognizione del tribunale. (V 2680/84, mass n 434710; (V 2945/82, mass n 420846).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2345, Cod. Civ. art. 2478, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2527, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)