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Sez. 1, Sentenza n. 2365 del 06/03/1987 (Rv. 451548 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - PRESTAZIONI DEI SINGOLI SOCI SVOLTE IN FAVORE DI UNA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E DI LAVORO PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE E PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451548-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - PRESTAZIONI DEI SINGOLI SOCI SVOLTE IN FAVORE DI UNA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E DI LAVORO PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI - CONNOTATI DI SUBORDINAZIONE E PARASUBORDINAZIONE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL PRETORE QUALE GIUDICE DEL LAVORO - INSUSSISTENZA.*

Qualora in una cooperativa di produzione e lavoro l'attività svolta dal socio si traduca in prestazioni volte a consentire alla cooperativa il raggiungimento dei suoi fini istituzionali con esclusione di ogni concomitante prestazione del socio in favore della società esorbitante dall'oggetto sociale, i rapporti fra le parti trovano fondamento unicamente nel contratto di società, dovendosi escludere la sussistenza non solo di un rapporto di lavoro subordinato ma anche di cosiddetto "parasubordinazione" (art. 409 cod. proc. civ.), anche questa implicando un rapporto tra due centri di interessi distinti, con la conseguenza che le controversie insorte tra società e socio non rientrano nella Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. (Conf 3671/85, mass n 441264; (Conf 56/85, mass n 438251; (Conf 2680/84, mass n 434710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2511, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)