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Sez. 4, Sentenza n. 22249 del 14/03/2014 Ud. (dep. 29/05/2014) Rv. 259229 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Sicurezza dei macchinari utilizzati dai lavoratori - Responsabilità del costruttore - Concorrente responsabilità del datore di lavoro - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259229-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro, la responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele infortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude la responsabilità del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)