Sez. 4, Sentenza n. 1216 del 26/10/2005 Ud. (dep. 13/01/2006) Rv. 233175 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Responsabilità del costruttore - Condizioni - Concorrente responsabilità del datore di lavoro utilizzatore - Sussistenza - Limiti.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
La responsabilità del costruttore, nell'ipotesi in cui l'evento dannoso sia stato provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina, non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro utilizzatore della macchina, giacché questi è obbligato ad eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti chiamati ad avvalersi della macchina. A tale regola, fondante la concorrente responsabilità del datore di lavoro, si fa eccezione nella sola ipotesi in cui l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza con l'ordinaria diligenza (per esempio, allorquando il vizio riguardi una parte non visibile e non raggiungibile della macchina).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)