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Sez. 2, Sentenza n. 20100 del 08/03/2002 Cc. (dep. 22/05/2002) Rv. 222026 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI | Applicabilità della sanzione prevista dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 367 del 2001, a qualsiasi caso di acquisizione o trasmissione di documenti o altri mezzi di prova provenienti dall'autorità giudiziaria estera- Esclusione - Limitazione allo specifico ambito delle rogatorie 'all'esterò - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222026-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - UTILIZZABILITÀ DEGLI ATTI ASSUNTI

La sanzione dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001 n. 367, è speciale e come tale non è applicabile in via estensiva o analogica al di fuori dello specifico ambito nel quale essa è dettata, cioè quello delle rogatorie "all'estero". Ne consegue che la suddetta previsione sanzionatoria non è applicabile all'acquisizione di informazioni, emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria di uno Stato ha offerto all'autorità giudiziaria italiana.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)