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Sez. 1, Sentenza n. 3768 del 02/06/1983 (Rv. 428676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*

Il dolo di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie di cui all'art. 395 n. 1 cod. proc. civ. la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Conf 1418/82, mass n 419244; (Conf 1488/77, mass n 385204).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)