Sez. 3, Sentenza n. 1418 del 06/03/1982 (Rv. 419244 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - DOLO - IN GENERE - NOZIONE.*
Il dolo processuale, che può dar luogo alla revocazione della sentenza, deve consistere in un'attività deliberatamente fraudolenta, la quale si estrinsechi nella messa in opera di raggiri o artifici tali da paralizzare la difesa avversaria o da far apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, la semplice allegazione di fatti favorevoli alla propria tesi, la mera violazione dei doveri di lealtà e probità, e così pure il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, non sono idonei a configurare gli estremi della fattispecie di cui all'art. 395 n. 1 cod. proc.civ., poiché non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità. (Conf 1488/77, mass n 385204; (Conf 448/74, mass n 368164).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)