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Sez. L, Sentenza n. 4651 del 17/10/1978 (Rv. 394321 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE - RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - COMPETENZE ELARGITE PER LE SPESE INCONTRATE DAL DIPENDENTE PER RECARSI REITERATAMENTE IN SEDE DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA - NATURA RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394321-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE - RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE NEL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - COMPETENZE ELARGITE PER LE SPESE INCONTRATE DAL DIPENDENTE PER RECARSI REITERATAMENTE IN SEDE DIVERSA DA QUELLA ORIGINARIA - NATURA RETRIBUTIVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'indennita di rimborso spese che, ai sensi dell'art 2121 cod civ - sia nel testo originario che in quello risultante dall'art 1 del decreto legge 1 febbraio 1977 n 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977 n 91 - va esclusa dal calcolo della retribuzione, implica l'esistenza di una spesa fatta nell'interesse del datore di lavoro; mentre se l'erogazione e fatta per soddisfare, a titolo remunerativo, una esigenza del prestatore d'opera, non puo parlarsi di rimborso, ma di compenso che, se anche non attiene strettamente al valore economico del lavoro prestato, tuttavia concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore. Rientrano, pertanto, nel concetto di rimborso spese, e vanno escluse dal computo della retribuzione, le competenze elargite dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese da questi incontrate per recarsi, reiteratamente a prestare la propria attivita lavorativa in una Sede diversa da quella alla quale il lavoratore era adibito, quando cio non comporti un prestabilito mutamento definitivo della abituale residenza di lavoro di quest'ultimo. (V 451/75, mass n 373724; (V 3843/74, mass n 372384; (V 724/73, mass n 362924; (V 2570/71, mass n 353644; (V 1156/69, mass n 339725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)