Sez. L, Sentenza n. 451 del 07/02/1975 (Rv. 373724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RIMBORSO SPESE - NOZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (SOMME EROGATE AD UN PRODUTTORE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER INCREMENTARE LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI MEDESIMI).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - RIMBORSO SPESE - NOZIONE - COMPUTABILITA - ESCLUSIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI - FATTISPECIE (SOMME EROGATE AD UN PRODUTTORE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER INCREMENTARE LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI MEDESIMI).*
Le erogazioni effettuate dal datore di lavoro a favore del dipendente hanno la natura di rimborso spesa, non computabile nell'indennita di anzianita, soltanto se non rivestono i caratteri della continuita, obbligatorieta e determinatezza (o determinabilita), ma consistono nella restituzione di somma effettivamente spese dal dipendente medesimo nell'interesse dell'imprenditore e non attinenti percio, all'adempimento degli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa cui egli e contrattualmente tenuto. Qualora sussistano dubbi in ordine all'individuazione concreta del soggetto nel cui interesse la spesa e stata sostenuta, ovvero risulti un interesse inscindibile di tutte le parti del rapporto, occorre far ricorso, ai fini di individuare la natura dell'erogazione, sia all'indagine circa la sussistenza dei requisiti della continuita, determinatezza ed obbligatorieta, sia alla presunzione di onerosita operante nel rapporto di lavoro e diretta ad inquadrare nel corrispettivo ogni elemento di dubbia natura retributiva. (nella specie, sono state considerate aventi carattere retributivo e, quindi, computabili nell'indennita di anzianita, le somme erogate ad un produttore dell' istituto nazionale assicurazioni, per le spese da esso sostenute per incrementare la stipula dei contratti di Assicurazione quali le spese per le visite ai clienti, abbuoni o regali ai medesimi, compensi ai subproduttori in quanto tali spese attenevano agli obblighi impliciti nella prestazione lavorativa ed erano state effettuate nel duplice interesse concorrente del produttore e dell'ente datore di lavoro). (V 2570/71, mass n 353644; 1156/69, mass n 339725; (V 636/68, mass n 331804).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)