Sez. U, Sentenza n. 12771 del 28/11/1991 (Rv. 474802 - 01)
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali | Rapporto di lavoro fra cittadino italiano e Stato estero - Giurisdizione del giudice italiano - Limiti - Controversia instaurata da dipendente con mansioni non meramente ausiliarie - Domanda di pronuncia dell'illegittimità del licenziamento e sulle relative conseguenze - Giurisdizione italiana - Esclusione - Ulteriori pretese patrimoniali - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza.
Giurisdizione civile - Stati esteri ed enti extraterritoriali
Con riguardo al rapporto di lavoro subordinato fra il cittadino italiano ed uno Stato estero, la giurisdizione del giudice italiano va riconosciuta - oltre che nel caso di prestazioni accessorie rispetto alle attività pubblicistiche dell'ente sovrano - anche nel caso di mansioni correlate a tale attività, e quindi caratterizzate da inserimento del dipendente nell'organizzazione dell'ente medesimo, purché ricorra il requisito dell'inerenza della controversia ad aspetti solo patrimoniali e la pronuncia richiesta non incida sui poteri sovrani dello Stato straniero e non esiga, comunque, indagini o apprezzamenti sull'esercizio di tali poteri, tenendo peraltro conto, a tal fine, del collegamento fra "causa petendi" e "petitum" (più che delle eccezioni formulate dallo Stato od ente convenuto). Pertanto, nel caso di controversia instaurata da una dipendente di ambasciata straniera con mansioni (non meramente ausiliarie) di segreteria ed operatrice tecnico-amministrativa, la giurisdizione del giudice italiano è esclusa in ordine alla domanda di pronuncia d'illegittimità del licenziamento (perché la relativa indagine investe in modo diretto i poteri pubblicistici dello Stato estero circa l'organizzazione degli uffici e dei servizi d'ambasciata) nonché in ordine alle conseguenti domande di reintegrazione, risarcimento del danno a pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione, mentre sussiste in ordine ad ulteriori pretese patrimoniali (comprese quelle dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di fine rapporto) il cui esame non esige sindacato in ordine ai poteri pubblicistici dello Stato estero.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)