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Sez. 5, Sentenza n. 17226 del 28/07/2006 (Rv. 592886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Operazioni esenti - Percentuale di indetraibilità - Determinazione - Calcolo del volume di affari - Canoni percepiti da cooperativa edilizia per la locazione d'immobili a terzi non soci - Computabilità - Affermazione - Fondamento - Inerenza all'attività d'impresa - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592886-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai fini del calcolo della percentuale di riduzione della detrazione prevista per le operazioni esenti dall'art. 19, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ed anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), vanno computati nel volume d'affari i canoni percepiti da una cooperativa edilizia per la locazione d'immobili a terzi non soci, non rientrando tale attività in quella d'impresa propria delle cooperative edilizie (neppure, come nella specie, qualora l'assegnazione in godimento abbia avuto luogo in favore di soggetti bisognosi o sfrattati, sulla base di un atto d'obbligo posto in essere con il Comune), poiché la cooperativa non ha come scopo la soddisfazione di bisogni abitativi generali, ma solo la mutualità tra i soci, e dette lavorazioni non rientrano quindi tra le operazioni esenti che formano oggetto dell'attività d'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 quater CORTE COST., DPR 29/01/1979 num. 24 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)