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Sez. L, Sentenza n. 6985 del 21/08/1987 (Rv. 455161 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - PRESUPPOSTO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESTENSIONE AI CREDITI PER PRESTAZIONI NON ANCORA LIQUIDATE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455161-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - DURATA QUINQUENNALE - PRESUPPOSTO - LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESTENSIONE AI CREDITI PER PRESTAZIONI NON ANCORA LIQUIDATE - INAMMISSIBILITÀ.*

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 129, primo comma, del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) riguarda solo i crediti aventi ad oggetto ratei di pensione già liquidati e non riscossi e non è perciò estensibile ai crediti - soggetti invece alla prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. - per prestazioni pensionistiche non ancora liquidate. (V 3216/84, mass n 435257; (V 2714/84, mass n 434760; (V 3516/83, mass n 428408; (V 4422/82, mass n 422413; (V 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)