Sez. 3, Sentenza n. 6664 del 06/12/1988 (Rv. 460945 - 01)
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - DURATA DELLA LOCAZIONE - IN GENERE - SPIRARE DEL TERMINE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI IN CORSO AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - SCADENZA AD UNO DEI TERMINI RISPETTIVAMENTE FISSATI, PER LE LOCAZIONI SOGGETTE A PROROGA E PER QUELLE NON SOGGETTE A PROROGA, DAGLI ARTT. 67 E 71 DELLA PREDETTA LEGGE - DISCIPLINA EX ARTT. 28, 29 E 30 DELLA LEGGE STESSA (DINIEGO DI RINNOVAZIONE COMUNICAZIONE DELLE CONDIZIONI PER LA NUOVA LOCAZIONE, DISDETTA) - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a contratto di locazione di immobile urbano ad uso diverso da quello abitativo ed in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore può esercitare l'Azione di rilascio, alle scadenze fissate, per i rapporti soggetti o non soggetti a proroga nella previgente legislazione, rispettivamente dagli artt. 67 e 71 di detta legge, senza essere tenuto a comunicare al conduttore a quali condizioni intenda addivenire ad una nuova locazione, né essere sottoposto alla disciplina della rinnovazione e del diniego di rinnovazione del rapporto alla prima scadenza, di cui agli artt. 28, 29 e 30 della citata legge, e nemmeno tenuto a dare preventiva disdetta, indipendentemente dal fatto che nel contratto sia inserita una clausola di proroga convenzionale del rapporto in caso di mancata disdetta, trattandosi di clausola resa inoperante per effetto della protrazione coattiva del rapporto stesso in forza di legge. (Conf 265/85, mass n 438489; (Conf 7537/83, mass n 432132; (Conf 2975/83, mass n 427886).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Cod. Civ. art. 1597, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)