Sez. 3, Sentenza n. 7537 del 21/12/1983 (Rv. 432132 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI NON SOGGETTE A PROROGA - SCADENZA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO - OBBLIGO DI PROVARE L'ESISTENZA DI UNO DEI MOTIVI DI RECESSO PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA PREDETTA LEGGE - INSUSSISTENZA - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*
LOCAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - LOCAZIONI NON SOGGETTE A PROROGA - SCADENZA - FACOLTÀ DEL LOCATORE DI NON RINNOVARE IL CONTRATTO - OBBLIGO DI PROVARE L'ESISTENZA DI UNO DEI MOTIVI DI RECESSO PREVISTI DALL'ART. 29 DELLA PREDETTA LEGGE - INSUSSISTENZA - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE.*
In tema di disciplina transitoria dei contratti di locazione concernenti immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione e "non soggetti a proroga", disciplinati dall'art. 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il locatore - il quale non abbia esercitato la facoltà di recesso consentitagli dall'art. 73 di detta legge in base ai motivi di cui all'art. 29 e con il preavviso di cui all'art. 59 - può, alle scadenze previste dal richiamato art. 71, non rinnovare la locazione, senza essere tenuto a dedurre e provare l'esistenza di uno dei suddetti motivi (che attengono soltanto alla diversa ipotesi di recesso), dovendo soltanto corrispondere al conduttore l'indennità di avviamento prevista dall'art. 69 della legge medesima. (V 2975/83, mass n 427887; (V 5941/81, mass n 416570).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)