Sez. L, Sentenza n. 15879 del 12/11/2002 (Rv. 558435 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento - Riassunzione in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima - Risarcimento del danno - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa al prepensionamento degli autoferrotramvieri ex art. 3 legge n. 270 del 1988.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
Al lavoratore licenziato in applicazione di una vigente disposizione legislativa di prepensionamento (nella specie, art. 3 legge 12 luglio 1988 n. 270 sul prepensionamento degli autoferrotramvieri), e poi riassunto in servizio a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della medesima (sentenza n. 60 del 1991 della Corte costituzionale), non deve essere risarcito il danno derivato dalla mancata percezione delle retribuzioni, posto che per il diritto al risarcimento è pur sempre necessario, ex art. 1218 cod. civ., che il danno sia imputabile al soggetto inadempiente, mentre la pronuncia di illegittimità costituzionale non consente di configurare - retroattivamente, quanto fittiziamente - tale imputabilità in relazione al datore di lavoro che, prima della pronuncia medesima, abbia conformato il proprio comportamento alle disposizioni solo successivamente investite dalla declaratoria di incostituzionalità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Legge 12/07/1988 num. 270 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)