Sez. 3, Sentenza n. 6257 del 02/05/2002 (Rv. 554050 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE | Presupposti - Successivo giudizio per la liquidazione - Accertamento di inesistenza del danno - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE
La condanna generica al risarcimento dei danni, sia essa oggetto di autonomo giudizio, ovvero di quello che prosegue per la determinazione del quantum, presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto di causalità è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)