Sez. L, Sentenza n. 4552 del 06/07/1983 (Rv. 429430 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO SPECIFICO DI INFORTUNIO - LAVORATORI SOGGETTI AL COSIDDETTO RISCHIO AMBIENTALE - ESTENSIONE - CONDIZIONI - NATURA INDUSTRIALE O COMMERCIALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - IRRILEVANZA - TERZI OCCASIONALMENTE A CONTATTO CON APPARECCHI PERICOLOSI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - SOGGETTI - IN GENERE - LAVORATORI ESPOSTI AL RISCHIO SPECIFICO DI INFORTUNIO - LAVORATORI SOGGETTI AL COSIDDETTO RISCHIO AMBIENTALE - ESTENSIONE - CONDIZIONI - NATURA INDUSTRIALE O COMMERCIALE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA - IRRILEVANZA - TERZI OCCASIONALMENTE A CONTATTO CON APPARECCHI PERICOLOSI - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965 devono ritenersi soggetti alla tutela assicurativa non solo i lavoratori esposti al rischio specifico di infortunio, per essere strettamente addetti al funzionamento di apparecchi elettrici - nel cui novero vanno ricomprese le macchine elettrocontabili, quelle elettromeccaniche di un centro meccanografico ed i registratori elettrici di cassa -, ma anche i prestatori d'opera manuali subordinati soggetti al cosiddetto rischio ambientale (che la menzionata norma definisce con riferimento agli opifici, laboratori od ambienti organizzati per lavori, opere e servizi implicanti l'impiego di macchine indicate come rischiose anche per coloro che, pur non addettivi, prestino lavoro nei medesimi ambienti), per la cui configurazione è irrilevante la natura industriale o commerciale dell'attività svolta, essendo viceversa determinante che questa comporti l'uso di tali macchine, anche in locali organizzati per il commercio e che, con le medesime, anche i lavoratori non addetti al loro funzionamento, abbiano occasione di impiego o di solo contatto per il fatto dello svolgimento delle loro prestazioni negli stessi locali, il che qualifica la loro posizione di rischio e la rende per ciò stesso non assimilabile a quella di terzi che possano occasionalmente venire a contatto con gli apparecchi pericolosi. (V 5910/82, mass n 423671; (V 525/82, mass n 418234; (V 632/81, mass n 411125; (V 3284/80, mass n 407086; (V 1425/79, mass n 397746; (V 4489/77, mass n 388098; (contra 5962/82, mass n 423710).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)