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Sez. L, Sentenza n. 5910 del 09/11/1982 (Rv. 423671 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE ACCESSORIA E STRUMENTALE O MARGINALE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ INTELLETTUALE - COMMESSI ADDETTI ALLE VENDITE NEI GRANDI MAGAZZINI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423671-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - ATTIVITÀ MANUALE ACCESSORIA E STRUMENTALE O MARGINALE RISPETTO ALL'ATTIVITÀ INTELLETTUALE - COMMESSI ADDETTI ALLE VENDITE NEI GRANDI MAGAZZINI - ASSOGGETTABILITÀ ALL'ASSICURAZIONE.*

Ai fini dell'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, non è necessario che l'attività manuale richiesta dall'art. 4, comma primo, n. 1) del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 venga svolta in via esclusiva o prevalente, ma è invece sufficiente che questa attività, ancorché accessoria e strumentale o quantitativamente marginale rispetto all'attività intellettuale, sia tuttavia svolta professionalmente, e cioè in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo, purché non in via occasionale o eccezionale; pertanto, alla tutela assicurativa suddetta non osta il fatto che i lavoratori (nella specie, commessi addetti alle vendite nei grandi magazzini) rivestano la qualifica impiegatizia. (Conf 632/81, mass n 411125; (Conf 3284/80, mass n 407086; (Conf 2627/80, mass n 406366; (Conf 132/79, mass n 396193; (Conf 5986/78, mass n 395821).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)