Sez. 2, Ordinanza n. 531 del 29/01/1999 Cc. (dep. 06/05/1999) Rv. 213305 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Rinnovazione da parte del giudice competente - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Ragioni.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
L'ordinanza applicativa di una misura cautelare adottata ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. dal giudice che ha ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, perde efficacia qualora non venga espletato nel termine l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., non essendo sufficiente ad assicurare l'esigenza dell'immediato contatto fra chi è privato della libertà ed il giudice procedente, cui è finalizzata la norma, la circostanza che un interrogatorio sia stato espletato anche dal giudice incompetente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)