Sez. 3, Sentenza n. 5366 del 29/05/1998 (Rv. 515975 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Determinazione - Criteri - Discrezionalità del giudice di merito - Limiti - Obbligo di adeguata motivazione - Sussistenza - Ricorso al medesimo criterio adottato per la liquidazione del danno biologico - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
La liquidazione del danno morale da fatto illecito, benché rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non si sottrae alla esigenza di una motivazione adeguata che tenga conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta in modo da garantire l'adeguatezza del risarcimento. Pertanto solo nella effettiva considerazione di ogni aspetto del caso concreto, la quale poi abbia, riscontro, sia pur sintetico nella motivazione della sentenza, e, perciò, al di fuori di ogni automatismo, può considerarsi legittimo il ricorso da parte del giudice del merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico. (Nella specie la sentenza di merito - annullata sul punto dalla S.C. - in un caso di investimento di una persona ferma sul ciglio della strada da parte di un carro armato, a seguito del quale la vittima, aveva subito l'amputazione della gamba e vari interventi chirurgici successivi, riportando un'invalidità transitoria totale per duecentoquaranta giorni ed un'invalidità permanente pari all'ottanta per cento, decedendo poi in corso di giudizio, per cause indipendenti dal sinistro, aveva liquidato a titolo di danno morale la somma di lire sedici milioni in base al testuale, rilievo che "di solito questo tipo di danno è contenuto tra un quinto ed un sesto del danno biologico permanente")
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)