Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001 (Rv. 546257 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Temerarietà della proposta azione possessoria - Azione per risarcimento del danno - Richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. al giudice del procedimento possessorio - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE
Colui che chiede il risarcimento del danno a causa di un'azione possessoria ritenuta ingiustamente attivata può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - dinanzi al giudice del procedimento possessorio, in quanto soltanto quel giudice è competente a valutare la temerarietà dell'azione proposta, oltre che a provvedere sulle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)