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Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001 (Rv. 546257 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE | Temerarietà della proposta azione possessoria - Azione per risarcimento del danno - Richiesta ex art. 96 cod. proc. civ. al giudice del procedimento possessorio - Necessità.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546257-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - IN GENERE

Colui che chiede il risarcimento del danno a causa di un'azione possessoria ritenuta ingiustamente attivata può agire soltanto, ai sensi dell'art. 96, secondo comma, cod. proc. civ. - norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. - dinanzi al giudice del procedimento possessorio, in quanto soltanto quel giudice è competente a valutare la temerarietà dell'azione proposta, oltre che a provvedere sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)