Sez. 1, Sentenza n. 24084 del 29/12/2004 (Rv. 578891 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse effettuate dall'imputato poi fallito sul proprio conto corrente - Assoggettabilità a revocatoria - Condizioni - Accertamento della copertura - Criteri - Riferimento al "saldo disponibile" e non al "saldo contabile" nè al "saldo per valuta" - Necessità - Nozione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In relazione alle rimesse sul conto corrente assistito da apertura di credito, che sono suscettibili di essere revocata quando acquisiscono il carattere dell'atto solutorio, cioè estintivo o riduttivo dell'esposizione debitoria, nel caso del conto scoperto, ciò che rileva non è il momento in cui il debitore esegue l'operazione finalizzata alla estinzione, ma quello in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore e cioè l'acquisizione delle risorse con le quali il credito è ridotto o estinto, che segna, appunto, il momento del pagamento. Tale criterio, cd. del saldo disponibile, importa che non sia l'operazione contabile, nè il meccanismo cui è legato il computo della cd. valuta, che integrano i <<pagamenti di debiti liquidi ed esigibili>> di cui all'art. 67 cpv. L.F., ma il realizzo che porta al depauperamento del patrimonio dell'imprenditore insolvente a vantaggio del creditore, in violazione del principio della <par condicio creditorum>, e trasforma la rimessa da mero atto contabile, di persè neutro, in atto solutorio, cui èconnessa l'esigenza di collettivizzare le perdite all'interno del ceto creditorio.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)