Sez. 1, Sentenza n. 12 del 03/01/1996 (Rv. 495240 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse effettuate dall'imputato poi fallito sul proprio conto corrente - Assoggettabilità a revocatoria - Condizioni - Conto "scoperto" - Inclusione - Rilevanza - Nozione - Accertamento della copertura - Criteri - Riferimento al "saldo disponibile" e non al "saldo contabile" né al "saldo per valuta" - Necessità - Rimessa di titoli all'ordine o di carte commerciali - Presunzione di coincidenza del saldo disponibile con quello per valuta - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse effettuate dall'imprenditore poi fallito (o da un terzo) sul proprio conto corrente nel periodo "sospetto" di cui all'art. 67, secondo comma, legge fallimentare, sono suscettibili di revocatoria soltanto se, all'atto della rimessa, il conto risulti "scoperto" (intendendosi per tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo passivo, sia il conto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista), poiché in tal caso la rimessa ha funzione "solutoria" e non meramente ripristinatoria della provvista. L'accertamento circa la copertura o meno del conto va fatta con riferimento al "saldo disponibile", da determinarsi in ragione delle epoche di effettiva esecuzione, da parte della banca, degli incassi e delle erogazioni, non già con riferimento esclusivo al "saldo contabile", che riflette la registrazione delle operazioni in ordine puramente cronologico, né al "saldo per valuta", che è effetto del posizionamento delle partite unicamente in base alla data di maturazione degli interessi. Tuttavia, quando nel periodo sospetto emergono soltanto operazioni di rimessa di titoli all'ordine o di carte commerciali, può legittimamente presumersi la coincidenza del saldo disponibile con quello per valuta, salva la prova da parte della banca dell'anteriorità del pagamento del terzo rispetto alla valuta.
Riferimenti normativi: Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)