Sez. 2, Sentenza n. 7021 del 17/10/2013 Ud. (dep. 13/02/2014) Rv. 259553 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | - Giudizio di appello - Morte della parte civile e mancato intervento degli eredi - Revoca tacita - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
Alla morte della persona costituita parte civile non conseguono gli effetti della revoca tacita né quelli interruttivi del rapporto processuale previsti dall'art. 300 cod. proc. civ. - inapplicabili al processo penale, ispirato all'impulso d'ufficio - in quanto la costituzione resta valida "ex tunc". Nessuna conseguenza può quindi ricavarsi dalla mancata comparizione in grado di appello degli eredi del defunto titolare del diritto, e neppure dall'assoluta inerzia da parte degli stessi, in quanto l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., limita i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione in fase di dibattimento di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)