Sez. 1, Sentenza n. 5282 del 12/04/2002 (Rv. 553692 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenze - Controversie di spettanza del giudice ordinario - Competenza per materia del tribunale.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica, ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chieda la restituzione delle somme versate a tale titolo, perché non dovute, spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., le modifiche legislative introdotte al riguardo dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)