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Sez. 6, Sentenza n. 1786 del 20/05/1998 Cc. (dep. 11/06/1998) Rv. 211711 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Motivazione del provvedimento di sequestro del tutto carente in ordine alla sussistenza delle esigenze probatorie - Potere del tribunale del riesame di motivare autonomamente circa tale aspetto - Esclusione - Annullamento del provvedimento di sequestro - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-05-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211711-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

In tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, la nullità del provvedimento per omessa indicazione della esigenza del sequestro ai fini dell'accertamento dei fatti non è sanabile dal tribunale del riesame, il quale giudice può sì far valere ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'atto a lui sottoposto, a condizione che l'atto in questione sia, per l'appunto, in qualche modo motivato, essendo invece tenuto ad annullare il provvedimento se esso si limiti alla constatazione che oggetto del sequestro è un corpo del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)