Sez. L, Sentenza n. 3586 del 18/10/1976 (Rv. 382337 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - MOMENTO DETERMINANTE.*
Il corso della prescrizione della pretesa risarcitoria per la mancata o irregolare contribuzione previdenziale e assistenziale da parte del datore di lavoro, di cui al secondo comma dell'art 2116 cod civ, non puo iniziarsi finche non si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto posti dalla norma stessa a fondamento dell'Azione concessa, e cioe sino a quando non si verifichi la perdita definitiva totale o parziale, da parte del lavoratore, del diritto alla prestazione dell'Assicurazione obbligatoria, e risulti la mancata o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro, che tale perdita ha determinato, poiche il rapporto risarcitorio dalla norma previsto si concreta solo nel momento della mancata corresponsione della pensione o della corresponsione in misura inferiore al dovuto, per detta causa, da parte dell'istituto assicuratore. (Conf 4115/75, mass n 378435).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)