Sez. L, Sentenza n. 3577 del 03/06/1981 (Rv. 414188 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI -PRESCRIZIONE O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CORRELATIVA DISTINZIONE FRA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI -PRESCRIZIONE O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CORRELATIVA DISTINZIONE FRA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*
Il diritto al risarcimento del danno a norma dell'art 2116, secondo comma, cod civ sorge sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale o assistenziale, senza che possa distinguersi fra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo contributivo e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia ancora verificata. (V 202/77, mass n 383717; (V 3586/76, mass n 382337; (V 2931/76, mass n 381695; (V 4115/75, mass n 378435; (Conf 4233/78, mass n 393864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)