Sez. L, Sentenza n. 2503 del 28/04/1979 (Rv. 398828 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - TERMINE INIZIALE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DECORRENZA - TERMINE INIZIALE.*
Il corso della prescrizione della pretesa di risarcimento ai sensi dell'art 2116, comma secondo, cod civ non puo iniziare a decorrere finche non si siano realizzati entrambi i presupposti di fatto posti dalla norma stessa e cioe sino a quando non si verifichi la definitiva perdita (totale o parziale) da parte del lavoratore, del diritto alla prestazione dell'Assicurazione obbligatoria e risulti la mancata o irregolare contribuzione da parte del datore di lavoro, che tale perdita ha determinato, concretandosi solo nel momento della mancata corresponsione della pensione o della corresponsione non corrispondente al dovuto per detta causa, il rapporto risarcitorio dalla norma medesima previsto. (Conf 3586/76, mass n 382337; (Conf 2931/76, mass n 381695; (Conf 4169/75, mass n 378513; (Conf 4115/75, mass n 378435; (Conf 4114/75, mass n 378432; (contra 1744/75, mass n 375385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)