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Sez. L, Sentenza n. 4234 del 20/09/1978 (Rv. 393870 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - PRESCRIZIONE O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CORRELATIVA DISTINZIONE FRA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393870-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - PRESCRIZIONE O MENO DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO - CORRELATIVA DISTINZIONE FRA LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI - IRRILEVANZA.*

Il diritto al risarcimento del danno a norma dell'art 2116, secondo comma, cod civ sorge sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale o assistenziale, senza che possa distinguersi fra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo contributivo e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia ancora verificata. (V 202/77, mass n 383717; (V 3586/76, mass n 382337).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)