Sez. L, Sentenza n. 4556 del 30/07/1984 (Rv. 436454 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETÀ - SINDACATO DI CONGRUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE CONTRATTUALI - OBBLIGATORIETÀ - SINDACATO DI CONGRUITÀ DA PARTE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Il potere del giudice di individuare le mansioni che danno diritto all'inquadramento del lavoratore in una determinata categoria sussiste soltanto in relazione alle categorie cosiddette legali (dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai) previste dall'art. 2095 cod. civ., sempre che i requisiti di appartenenza a ciascuna di esse non siano determinati dalla normativa collettiva, giacché in tal caso, come in quello di categorie cosiddette contrattuali, create cioè dall'autonomia collettiva, essi non possono non coincidere con quelli dettati dalla disciplina collettiva, alla quale il giudice deve primariamente rivolgersi ed attenersi, senza poterne sindacare la congruità, salvo il caso in cui la Determinazione di detti requisiti non sia compiuta con criteri tali da sconvolgere la natura sostanziale delle varie categorie considerate. (V 7568/83, mass n 432163; (V 5050/81, mass n 415836; (Conf 1144/83, mass n 425923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)