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Sez. 5, Sentenza n. 8585 del 12/04/2006 (Rv. 590297 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 "quinquies" del d.l. n. 564 del 1994 - Somme comunque dovute in pendenza di giudizio - Previsione - Portata in materia di IVA - Somme dovute in relazione al grado di giudizio ex art. 60 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Somme dovute ex art. 38-bis, sesto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590297-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 2 "quinquies" del d.l. 30 settembre 1994, n. 564 (convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656), e con particolare riguardo alla definizione delle liti che potessero insorgere per atti notificati entro il 31 dicembre 1994, la disposizione di cui al comma 6, secondo la quale "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate", va intesa, per quanto riguarda l'IVA, nel senso che sono comunque dovute dal contribuente le sole somme il cui pagamento è stabilito dall'art. 60 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in misura diversa a seconda dello stato del giudizio, restando pertanto esclusa, nei casi in cui (come nella specie) sia intervenuto rimborso seguito da avviso di rettifica, l'applicabilità dell'art. 38-bis, sesto comma, dello stesso d.P.R., a tenore del quale il contribuente è tenuto al rimborso totale delle somme.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis com. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)