Sez. 4, Sentenza n. 941 del 08/02/2000 Cc. (dep. 24/02/2000) Rv. 215684 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Operatività, salvo rinuncia, anche nei procedimenti incidentali "de libertate" - Manifestazione della rinuncia in forma espressa ed inequivoca - Necessità - Fattispecie.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE
La rinunzia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (art. 2, comma 1, legge n. 742 del 1969, come sostituito dall'art. 240 bis disp. att. cod.proc.pen.), applicabile ai procedimenti di impugnazione delle misure cautelari personali e, pertanto, anche al termine di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., costituisce un atto d'impulso processuale rimesso alla determinazione della parte, il quale richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare alla sospensione disposta per legge. Ne consegue che la volontà di rinunciare alla sospensione non è desumibile da comportamenti o da atti del soggetto non chiaramente ad essa finalizzati. (Fattispecie in cui fissata l'udienza per il riesame in periodo feriale, essa è stata rinviata al primo giorno utile post-feriale proprio per la mancata rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato, pur presente, con il suo difensore alla detta udienza. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che non fosse intervenuta rinuncia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 240 bis, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)