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Sez. 2, Sentenza n. 7981 del 28/01/2004 Cc. (dep. 24/02/2004) Rv. 228561 - 01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE | Rinuncia alla sospensione - Manifestazione espressa della volontà - Necessità - Comportamento concludente - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228561-01

TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE

La rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è un atto specifico d'impulso processuale rimesso alla determinazione della parte che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare, sicché la norma di cui all'art. 240 bis cod. proc. pen. non può essere interpretata in via analogica ritenendo equipollente alla forma espressa richiesta un comportamento per fatti concludenti.

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)